Art. 7.
(Formazione e abilitazione).

      1. Ai fini dell'abilitazione professionale, l'operatore di discipline bionaturali deve svolgere appositi corsi di formazione definiti ai sensi del comma 2.
      2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato nazionale definisce, per ogni singola disciplina bionaturale, oltre a quanto previsto dall'articolo 6:

          a) l'oggetto degli insegnamenti da inserire nei corsi di formazione;

          b) i criteri per l'adozione dei programmi di formazione;

          c) il monte ore minimo dei corsi di formazione.

      3. I corsi di formazione di cui al comma 1 sono organizzati e gestiti dalle scuole iscritte nel Registro nazionale di cui all'articolo 4.
      4. I corsi di formazione comprendono un tirocinio pratico pari ad almeno il 30 per cento del monte ore complessivo.